Legge regionale 04 aprile 1997, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/03/2000

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.
Art. 1
 
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 1/2000
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 9, L. R. 3/2012
3 Comma 1 interpretato da art. 1, comma 2, L. R. 13/2000