<< Art. 7 quater
1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2 bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.
3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonché, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo. >>.