Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 10 bis aggiunto da art. 4, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata << legge statale >>, relative all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 34/2017
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 24/2006
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 18, L. R. 9/2008
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 34/2017
Art. 7
1.Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 2/2006
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 2/2006
Art. 9
 (Contenzioso e rimborsi)
2. A seguito della contestazione della violazione gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito, entro trenta giorni dalla notifica, con il versamento di una somma pari a un sesto della pena pecuniaria massima prevista, oltre al tributo evaso.
3. Le somme pagate ai sensi del comma 2 non sono rimborsabili.
6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 34/2017
2 Comma 4 sostituito da art. 34, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 34/2017
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 34/2017
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 4), L. R. 34/2017
5 Comma 8 abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), numero 5), L. R. 34/2017
Art. 11
3. Con le modalità di cui al comma 2 viene altresì disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, la destinazione della quota derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 19, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 15/2004
3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 8, L. R. 22/2007
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 9, L. R. 6/2013
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 34/2017
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 34/2017
7 Comma 4 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 34/2017
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 21/1997
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 19, L. R. 2/2000
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 34/2017
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 34/2017