Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 26/09/1997

Proroghe di termini in materia di personale.
Art. 1
 
1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 31/1997