Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Allegato 3 bis aggiunto dalla L. R. 17/2006

Articolo 43 bis aggiunto da art. 21, comma 3, L. R. 17/2006

Allegato 3 bis sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2007

Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 1 quater, L. R. 35/1986

Articolo 44 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018

Allegato 4 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 12/2018

Allegato 4 bis sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 6/2021

Articolo 22 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021

Modificata la rubrica della Sezione V da art. 29, comma 1, L. R. 20/2021

10  Articolo 33 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 20/2021

11  Capo II bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

12  Articolo 40 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

13  Articolo 40 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

14  Articolo 40 quater aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

15  Articolo 40 quinquies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

16  Articolo 40 sexies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

17  Articolo 40 septies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

18  Articolo 40 octies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

19  Allegato 12 sostituito dal D. P. Reg. 98/2022 (B.U.R. 10/8/2022, n. 32).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, individua biotopi naturali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale.

(1)(2)(3)(4)(6)

1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.

(5)

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 52, L. R. 4/1999

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);

c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall' articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;

d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.

(1)(2)(3)

Note:

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 3

(Parchi e riserve naturali regionali)

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile.

(1)

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 4

(Biotopi naturali)

(6)(7)(10)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986.

4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000

Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000

Comma 2 bis sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 ter, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 bis, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015

Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 24/2016

Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2 bis, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 24/2016

10  Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 5

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina del comma 11 da art. 4, comma 19, L. R. 23/2002

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 6

(Parchi comunali e intercomunali)

(4)(5)

1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;

b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);

c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;

d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;

e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;

f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;

g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;

h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.

4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.

5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.

6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.

9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Note:

Comma 6 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006

Comma 6 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 24/2016

Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 5, comma 5, L. R. 24/2016

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 sexies, c. 2, LR. 42/1996, come disposto dall'art. 65, c. 5 della medesima LR. 20/2021.

Il Regolamento, di cui all'art. 40 sexies, c. 2, L.R. 42/1996, è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/9/2022, n. 39) ed è in vigore dal 29/9/2022.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)

(5)(6)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;

b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) istituzione dei biotopi;

d)

( ABROGATA )

e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;

g)

( ABROGATA )

(8)(9)(10)(11)(12)(13)

1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.

(14)

2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato, che presiede il Comitato;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;

e) il Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;

f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.

(7)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.

(21)

4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.

(22)

7. La Direzione centrale competente in materia di biodiversità assicura l'attività di segreteria.

(23)

8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).

(24)

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004

Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008

Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021

10  Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021

11  Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021

12  Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021

13  Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021

14  Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

15  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021

16  Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021

17  Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021

18  Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021

19  Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021

20  Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 20/2021

21  Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

22  Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

23  Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

24  Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DIPARCHI E RISERVE

SEZIONE I

Istituzione

Art. 9

(Legge istitutiva)

1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.

(4)

2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.

(5)(8)

2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..

(1)(6)

2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche coerenti con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.

(2)(7)

3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.

(3)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 2 ter aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 3 sostituito da art. 213, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 ter da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 8/2022

SEZIONE II

Strumenti di attuazione

Art. 10

( ABROGATO )

(4)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Comma 4 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Articolo abrogato da art. 2, comma 65, lettera a), L. R. 18/2011

Art. 11

(Piano di conservazione e sviluppo)

(1)(2)

1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.

(3)

2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 18/2000

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 22/2012

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 12

(Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;

2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;

c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;

d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;

e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;

f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;

g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

(1)(2)(3)

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.

Note:

Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 13

(Elementi del PCS)

1. Il PCS è costituito da:

a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;

b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;

c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;

d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 14

(Effetti del PCS)

1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.

2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al sovraordinato piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007 , e relativi regolamenti di esecuzione.

(1)(2)(3)

4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.

5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.

6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 16

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.

2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:

a) per le attività agricole:

1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;

2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;

3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;

b) per le attività silvo-pastorali:

1) delle zone destinate a pascolo o a prato pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;

2) della gestione dei pascoli, dei prati pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;

3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;

4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.

(1)(2)(3)(4)

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi.

(5)

Note:

Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021

Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 17

(Procedure di formazione del PCS)

1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

(1)(3)(4)

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono ricorrere a incarichi esterni.

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.

(7)

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

(2)

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

(8)

9. Il decreto del Presidente della Regione è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(9)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006

Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011

Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Art. 18

(Regolamento)

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:

a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

b) la gestione della flora e della fauna selvatica;

c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;

d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;

e) la circolazione dei veicoli a motore.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;

b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;

c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;

d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell'articolo 11 della legge 394/1991, lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

(1)

4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.

(2)

5.

( ABROGATO )

(3)

6.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

SEZIONE III

Gestione del parco

Art. 19

(Ente gestore del parco)

1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.

(2)

2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

(3)

3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:

a) progetti dei piani di gestione forestale;

b)

( ABROGATA )

c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;

d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

(1)(4)

4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.

5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.

6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Note:

Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 20

(Organi)

1. Gli organi dell'Ente parco sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

b bis) la Giunta esecutiva;

c) il revisore dei conti;

d) la Consulta.

(1)(2)

Note:

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 21

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.

Art. 22

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;

b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;

c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette;

d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;

d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.

(1)(6)(7)(8)

2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui all'articolo 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.

(9)

3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.

4. Il Consiglio direttivo delibera:

a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;

b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;

f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;

i)

( ABROGATA )

l) la partecipazione a società e associazioni;

m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3, lettera a), e 5;

m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.

(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)

5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.

(2)(4)(17)

6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.

(3)

7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di biodiversità, entro quindici giorni dalla data della nomina.

(5)(18)

Note:

Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002

Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

10  Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

11  Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

12  Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

13  Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

14  Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

15  Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021

16  Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021

17  Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021

18  Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021

Art. 22 bis

(Giunta esecutiva)

(1)

1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.

3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:

a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;

b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;

c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).

5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 23

(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)

(1)(2)

1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Note:

Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 24

(Consulta)

(1)

1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.

Note:

Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 25

(Amministrazione del patrimonio e contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; il rendiconto di gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

(1)(2)

3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 26

(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;

b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;

g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

(1)(2)

Note:

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 27

(Controllo sugli atti)

(1)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversità che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.

(2)

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7.

( ABROGATO )

(7)

8. Gli atti che non rientrano nel comma 1 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.

(8)

Note:

Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 28

(Controllo sostitutivo)

1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.

(1)

3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi.

(2)

4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.

(3)

5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 29

(Direttore)

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.

(4)

1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).

(5)

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

(6)

3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio.

(1)(7)

4.

( ABROGATO )

(2)

5.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 18, comma 40, L. R. 13/2002

Comma 4 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002

Comma 5 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 30

(Personale)

1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale.

(1)(4)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di lavoro del personale della Regione.

(5)

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 21, L. R. 13/1998

Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

SEZIONE IV

Gestione delle riserve

Art. 31

(Gestione)

(3)(4)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:

a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata;

b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;

c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.

(5)

2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.

(6)

3. La gestione comprende in particolare:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;

b) l'attività resa a favore della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;

c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;

d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale;

d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008.

(7)(8)

4.

( ABROGATO )

(9)

5.

( ABROGATO )

(10)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 13/1998

Articolo sostituito da art. 2, comma 65, lettera c), L. R. 18/2011

Rubrica dell'articolo modificata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

10  Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

Art. 32

(Consulta)

(1)

1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.

2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.

Note:

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2021

SEZIONE V

Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve

Art. 33

(Indennizzi e incentivi)

1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola o forestale in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.

(1)

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

(2)

1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.

(3)

2.

( ABROGATO )

(6)

3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica;

d bis) attività agricole e forestali compatibili;

e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) attività artigianali tradizionali.

(4)(5)

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.

5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

6.

( ABROGATO )

(7)

7.

( ABROGATO )

(8)

8.

( ABROGATO )

(9)

9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

(10)

10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

10  Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

Art. 33 bis

(Promozione dell'emblema o marchio di qualità)

(1)

1. L'Organo gestore può concedere, compatibilmente con i principi dell'ordinamento europeo vigente, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.

(2)

2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.

Note:

Articolo aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 34

(Agevolazioni)

1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 36

(Disciplina della gestione della fauna)

1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica all'interno del territorio di competenza.

(8)

2.

( ABROGATO )

(9)

3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

(1)(4)(6)(10)(11)

5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.

(5)(12)

6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.

(2)(3)(7)(13)(14)

7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(15)

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall' articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.

(16)

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999

Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000

Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.

Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008

Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008

Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

10  Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

11  Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

12  Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

13  Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

14  Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

15  Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

16  Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

Art. 37

(Disciplina delle aree contigue)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.

(1)

2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.

3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.

4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.

(2)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 38

(Vigilanza)

(2)

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.

2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.

Note:

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 39

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

(2)

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.

(1)(3)

2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.

(4)

3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

(5)

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.

(6)

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.

(7)(8)

6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

(9)

6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.

(10)

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8.

( ABROGATO )

(11)

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2007.

(12)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998

Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

10  Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

11  Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

12  Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021

Art. 40

(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.

(1)(2)

1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.

(3)

2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 219, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

CAPO II BIS

INCENTIVI A FAVORE DELLE AREE NATURALI

Art. 40 bis

(Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:

a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;

b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 ter

(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:

a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;

b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;

c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;

d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;

e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;

f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;

g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 quater

(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;

d) l'elenco delle spese ammissibili;

e) le modalità di rendicontazione.

2 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(2)

3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.

Art. 40 quinquies

(Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;

d) gli interventi ammissibili di cui al comma 1;

e) l'elenco delle spese ammissibili;

f) le modalità di rendicontazione.

3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:

a) tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;

b) lavori di manutenzione straordinaria;

c) tutela di habitat o specie di interesse unionale o soggette a protezione;

d) immediata cantierabilità;

e) miglioramento sismico;

f) efficientamento energetico;

g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;

i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.

4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 40 sexies

(Contributi per parchi comunali e intercomunali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 septies

(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 octies

(Aiuti di Stato)

(1)

1. I trasferimenti di cui agli articoli 40 bis e 40 ter e i contributi di cui agli articoli 40 quater, 40 quinquies e 40 sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.

2. I contributi di cui all'articolo 40 septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

CAPO III

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE

Art. 41

(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.

2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 42

(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 43

(Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 43 bis

(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)

(1)(2)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(3)

3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(4)(5)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 17/2008

Articolo aggiunto da art. 21, comma 3, L. R. 17/2006

Parole aggiunte al comma 2 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 44

(Istituzione della Riserva naturaledella Valle Canal Novo)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 44 bis

(Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)

(3)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Articolo aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 45

(Istituzione della Riserva naturaledelle Foci dello Stella)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 46

(Istituzione della Riserva naturaledella Valle Cavanata)

(3)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(4)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(5)(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

4 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)(8)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 62, L. R. 20/2000

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 62, L. R. 3/2002

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2006

Parole aggiunte al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 4 bis abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 47

(Istituzione della Riserva naturaledella Foce dell'Isonzo)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 48

(Istituzione della Riserva naturaledei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)

1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 49

(Istituzione della Riserva naturaledelle Falesie di Duino)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 50

(Istituzione della Riserva naturaledel Monte Lanaro)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 51

(Istituzione della Riserva naturaledel Monte Orsario)

1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 52

(Istituzione della Riserva naturaledella Val Rosandra)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

CAPO IV

ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO

Art. 53

(Ente gestore del Parco naturaledelle Dolomiti Friulane)

(2)

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:

a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;

d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;

e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;

f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;

g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;

h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;

i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;

m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

(1)(3)(4)

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

Note:

Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011

Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera l) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 54

(Ente gestore del Parco naturaledelle Prealpi Giulie)

(3)

1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:

a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;

d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;

e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;

f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;

g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra i nomi proposti dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;

h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione;

i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;

l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Comune, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

(1)(2)(4)(5)(6)

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.

(7)

4.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 13/1998

Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011

Parole sostituite alla lettera m bis) del comma 2 da art. 220, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera g) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera h) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSOE PER L'AREA DEL TARVISIANO

Art. 55

(Area protetta del Carso)

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.

2. La Regione promuove altresì, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

(5)

3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.

4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.

(6)

5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.

(1)

6.

( ABROGATO )

(7)

7.

( ABROGATO )

(2)

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.

9.

( ABROGATO )

(3)(4)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 33/2002

Comma 7 abrogato da art. 44, comma 2, L. R. 33/2002

Comma 9 sostituito da art. 44, comma 3, L. R. 33/2002

Comma 9 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011

Parole soppresse al comma 2 da art. 221, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 4 da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 6 abrogato da art. 221, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Art. 56

(Area del Tarvisiano)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto- Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DIPERSONALE REGIONALE

Art. 57

(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito delCorpo forestale regionale)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

(3)

3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;

h) attività didattiche e di educazione ambientale;

i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.

(4)

4.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 58

(Organico del ruolo unico regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

(2)

4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<< d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 31/1997

Comma 3 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 13/1998

CAPO VII

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTEREGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE7/1988

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 61

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 62

(Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale7/1988)

1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 è abrogato.

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 64

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 66

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 67

(Abrogazione del capo II del titolo I dellaparte IV della legge regionale 7/1988)

1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 è abrogato.

Art. 68

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69

( ABROGATO )

(1)(10)(11)

Note:

Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000

Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 1 bis aggiunto da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 222, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 2 da art. 222, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

10  La lettera a) del comma 1 e il comma 2 del presente articolo sono ripristinati nella versione precedente all'intervento modificativo dell'art. 222 L.R. 26/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo art. 222 ad opera dell'art. 15 L.R. 21/2013.

11  Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018

Art. 70

( ABROGATO )

(23)

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

10  Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

11  Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

12  Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

13  Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

14  Lettera p) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

15  Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

16  Lettera r) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

17  Lettera s) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

18  Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

19  Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

20  Lettera v) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

21  Lettera z) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

22  Parole sostituite al comma 3 da art. 144, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010

23  Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018

Art. 71

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 72

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 73

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 74

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 75

(Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 15/1991)

(1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.

4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.

5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.

6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.

8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.

Art. 76

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001

Art. 77

(Abrogazioni)

1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 è abrogato.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 è abrogato.

5. La legge regionale 11/1983 è abrogata.

6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, è abrogata.

7. L' articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è abrogato.

8. L' articolo 38 della legge regionale 24/1996 è abrogato.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 78

( ABROGATO )

(1)(5)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Comma 9 bis aggiunto da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L. R. 33/1997

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 33/1997

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 79

(Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)

(9)(19)(20)

1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.

2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:

a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.

3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998

Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000

10  Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000

11  Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004

12  Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

13  Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

14  Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

15  Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

16  Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

17  Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

18  Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

19  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015

20  Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 80

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.

Art. 81

(Attuazione della legge 442/1971)

1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.

Art. 82

(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)

(1)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

Note:

Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 83

(Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)

(1)

1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.

2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.

3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.

Note:

Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 84

(Norme finanziarie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.

(3)(5)

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione.

(4)(6)

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:

a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:

1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;

b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:

1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;

2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.

16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.

18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

(1)(2)

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.

20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22. Nell' ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.

25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;

3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;

b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;

c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;

b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;

c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.

Note:

Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016

Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021