Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
SEZIONE II
 Strumenti di attuazione
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2 Comma 4 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3 Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4 Articolo abrogato da art. 2, comma 65, lettera a), L. R. 18/2011
Art. 12
 (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.
Note:
1 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 14
 (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 16
 (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
Note:
1 Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
2 Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
4 Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 17
 (Procedure di formazione del PCS)
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
Art. 18
 (Regolamento)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021