Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARCHI E RISERVE
SEZIONE I
 Istituzione
Art. 9
 (Legge istitutiva)
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 sostituito da art. 213, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 8/2022
SEZIONE II
 Strumenti di attuazione
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2 Comma 4 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3 Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4 Articolo abrogato da art. 2, comma 65, lettera a), L. R. 18/2011
Art. 12
 (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.
Note:
1 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 14
 (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 16
 (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
Note:
1 Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
2 Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
4 Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 17
 (Procedure di formazione del PCS)
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
Art. 18
 (Regolamento)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
SEZIONE III
 Gestione del parco
Art. 19
 (Ente gestore del parco)
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018
3 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 20
 (Organi)
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 22
 (Consiglio direttivo)
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
7 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
8 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
10 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
11 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
12 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
13 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
14 Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
15 Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
16 Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
17 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
18 Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021
Art. 23
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 27
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 28
 (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
SEZIONE IV
 Gestione delle riserve
Art. 31
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 13/1998
3 Articolo sostituito da art. 2, comma 65, lettera c), L. R. 18/2011
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9 Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
10 Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
SEZIONE V
 Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 36
 (Disciplina della gestione della fauna)
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall' articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3 Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.
4 Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012
7 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
9 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
10 Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
12 Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
13 Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
14 Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
15 Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
16 Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
Art. 39
 (Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
2 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
11 Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
12 Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021