1. Nell'ambito degli interventi di cui all'
articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate con i benefici previsti dal medesimo articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi di servizio e le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.