Legge regionale 03 settembre 1996, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.
CAPO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO
1993, N. 44
Art. 7
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole << del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria. >> sono sostituite dalle parole << del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni >>.
Art. 12
 (Determinazione del reddito annuo
agli effetti IRPEF)
1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:
<< e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. >>.