Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 50 dell' 11 dicembre 1996.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 24, L. R. 8/1999
4 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 110, comma 19, L. R. 29/2005
CAPO I
 INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 1
Note:
1 Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 9/1999 , con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 74 della medesima L.R. 9/99.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 17, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Articolo sostituito da art. 108, comma 1, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 6, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000
5 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
6 Articolo sostituito da art. 158, comma 2, L. R. 2/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 6, L. R. 23/2002
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 38, L. R. 14/2003
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005
12 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
14 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 3
1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all' articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l' attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;
b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuatarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un' agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.
3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 40, L. R. 4/1999
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 41, L. R. 4/1999
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000
4 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
5 Articolo sostituito da art. 158, comma 4, L. R. 2/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, comma 25, L. R. 13/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005
9 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciò fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.
CAPO III
Art. 14
 (Norma transitoria)
1. Le norme di cui al Capo I della legge regionale 36/1988, abrogato dall'articolo 13, continuano ad applicarsi per i provvedimenti emessi dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 14, L. R. 13/2000
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1596 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisito di obbligazioni dell'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi" e con lo stanziamento complessivo di lire 15.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.520 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 8285 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per l'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici, per l'acquisto di attrezzature nonché per il rafforzamento delle strutture aziendali", e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
9. Sul precitato capitolo 8285 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.020 milioni.
10. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8306 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1997.
12. Le disponibilità finanziarie relative al rientro anticipato della provvista di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nell'importo complessivo di lire 13.000 milioni, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 13.000 milioni per l'anno 1996.
13. All'onere complessivo di lire 39.520 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 22.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, derivante dai commi 1,3,5,7 e 10, si fa fronte come segue:
a) per complessive lire 26.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 60 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) per complessive lire 13.000 milioni per l'anno 1996, con la maggiore entrata prevista dal comma 12.

14. All'onere complessivo di lire 22.020 milioni, in termini di cassa, derivante dai commi 4, 6 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per lire 13.000 milioni con la maggiore entrata prevista dal comma 12;
b) per lire 9.020 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.