Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 57
(Spese per i referendum regionali)
1.
Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'
articolo 31 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22
, come aggiunto dall'
articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19
, è maggiorato del venti per cento.
2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.