Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 44
(Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2,
della
legge regionale 31/1995
)
1.
Il termine di cui all'
articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31
è ulteriormente fissato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.