Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
Art. 18
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
3. Per il servizio di taxi, effettuato per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non è applicabile quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15.
4. Nei Comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale e provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
5. Nel caso in cui un Comune sia sprovvisto sia del servizio di taxi sia del servizio di noleggio con conducente, l'utente di detto Comune può avvalersi del servizio di taxi dei Comuni viciniori.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.