Legge regionale 22 luglio 1996 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 94, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo 17 bis aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2002

Derogata la disciplina della legge da art. 66, comma 1, L. R. 29/2005

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 49, L. R. 22/2007

Articolo 9 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 11/2014

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo- pastorali, singoli e associati, nelle zone rurali;

b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;

c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;

d) offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;

e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo- pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle principali;

f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;

g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 25/2007

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2022

Art. 2

(Definizioni)

(11)

1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall’ articolo 2135 del codice civile , iscritti nel registro di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all’ articolo 230 bis del codice civile , attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali.

(19)

2.

( ABROGATO )

(12)(20)

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

(21)(24)

4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

a) beni di produzione aziendale;

b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;

c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;

d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";

f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.

(25)

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:

a) 20 per cento per le aziende site:

1) a un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;

2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;

3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;

b) 35 per cento per tutte le altre aziende.

(17)(22)(26)

6.

( ABROGATO )

(27)

7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti anche muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati, nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati;

h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.

i)

( ABROGATA )

(13)(14)(15)(16)(18)(28)(29)

9.

( ABROGATO )

(23)

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 13/1998

Parole aggiunte al comma 3 da art. 85, comma 2, L. R. 13/1998

Parole aggiunte al comma 4 da art. 85, comma 3, L. R. 13/1998

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 4, L. R. 13/2002

Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 13/2002

Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004

Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004

10  Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004

11  Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2007

12  Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

13  Parole soppresse alla lettera d) del comma 8 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

14  Parole soppresse alla lettera f) del comma 8 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

15  Lettera i) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

16  Lettera h bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 132, L. R. 14/2016

17  Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 28/2017

18  Parole aggiunte alla lettera b) del comma 8 da art. 23, comma 1, L. R. 6/2019

19  Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2022

20  Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022

21  Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2022

22  Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2022

23  Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 3/2022

24  Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

25  Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

26  Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

27  Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023

28  Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023

29  Lettera h ter) del comma 8 aggiunta da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023

Art. 3

(Esercizio dell'agriturismo)

(2)

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

(3)(7)

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.

(4)(5)

3.

( ABROGATO )

(1)(6)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 25/2007

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 25/2007

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 47, lettera a), L. R. 13/2022

Art. 4

(Edifici e strutture destinati all'agriturismo)

(6)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.

(2)

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.

(3)

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.

(4)

5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater, al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.

(1)(8)

5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.

(5)

5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

(7)(9)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2006

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 3, L. R. 25/2007

Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 25/2007

Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019

Comma 5 quater aggiunto da art. 23, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole aggiunte al comma 5 quater da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 5

(Regolamento regionale)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agriturismo, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.

(2)(4)

2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico- sanitario, criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(3)(5)(6)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 7, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Comma 2 bis abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022

Art. 6

(Norme igienico-sanitarie)

1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.

2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.

4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.

Art. 7

(Elenco degli operatori agrituristici)

(2)

1. È istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.

(1)

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 9.

(4)

3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.

4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 8

(Iscrizione e cancellazione nell'elenco)

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell' articolo 2, nonché dell' attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.

(1)(8)(11)(15)

1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, o da un socio della società.

(7)(9)

2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.

(6)

4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.

(2)

5. La cancellazione dall' elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del Comune;

b) (ABROGATA);

c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;

d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;

e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1, salvo il caso in cui l’ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall’iscrizione nell’elenco.

(3)(10)(12)(13)(14)

6.

( ABROGATO )

(4)

7.

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 88, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 4 sostituito da art. 88, comma 2, L. R. 13/1998

Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 3, L. R. 13/1998

Comma 6 abrogato da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998

Comma 7 abrogato da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 2/2000

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 25/2007

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2007

10  Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 3, L. R. 25/2007

11  Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

12  Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

13  Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

14  Parole aggiunte alla lettera e) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

15  Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 9

(Segnalazione certificata di inizio attività)

(3)(5)

1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;

c) il personale utilizzato;

d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 6 della legge 96/2006.

2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività. Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dell’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

(6)

5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 13/1998

Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 105, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 11/2014

Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 9 bis

(Subingresso)

(1)

1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 10

(Obblighi degli operatori agrituristici)

(1)(7)

1. Il soggetto ai fini dello svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;

c)

( ABROGATA )

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti a Turismo FVG o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.

(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Art. 11

(Vigilanza)

(1)(2)(7)

1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarità della attività agrituristica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica:

a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica;

b) l'impiego di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica;

c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico regionale.

(8)

2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1:

a) individua la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare;

b) individua i criteri e le modalità per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticità e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell'attività agrituristica;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) può ampliare l'oggetto della vigilanza e prevedere ulteriori criteri e modalità di verifica.

5. I titolari dell'azienda devono:

a) consentire al personale incaricato della vigilanza il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico;

b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta;

c) esibire la documentazione e i registri richiesti in sede di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto della percentuale minima della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 21/2000

Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

Articolo sostituito da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 47, lettera b), L. R. 13/2022

Art. 12

(Sospensione e decadenza dall'attività)

(10)

1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).

2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

f) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006;

g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;

h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.

3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 7, comma 9, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 25/2007

Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 25/2007

Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, L. R. 25/2007

10  Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 13

(Formazione professionale)

(1)

1. L'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.

(2)

2. Ai fini del comma 1, l’ERSA è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.

(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Art. 14

(Sanzioni)

(1)(2)

1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell’articolo 12 la sospensione o la decadenza dall’attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

(3)

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni.

(4)

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 25/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Art. 15

(Servizi e promozione per l'agriturismo)

(1)(2)(3)

1. L'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione dei seguenti servizi per l’agriturismo:

a)

( ABROGATA )

b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;

c) coordinamento della segnaletica agrituristica;

d)

( ABROGATA )

(4)(6)(7)(8)

1.1 Per l'implementazione della banca dati della realtà agrituristica regionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia trasmettono all'ERSA, con periodicità semestrale e secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco degli operatori agrituristici iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 7.

(11)

1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.

(9)

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.

(5)(10)

Note:

Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Il comunicato della Giunta regionale sull' insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilita' al diritto comunitario relativamente al presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.

Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

11  Comma 1 .1 aggiunto da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 16

(Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)

(1)(4)(6)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 11/2014

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 28/2017

Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera e), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.

Articolo sostituito da art. 23, comma 3, L. R. 6/2019

Art. 17

( ABROGATO )

(1)(5)(8)(13)(14)

Note:

Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 13/1998

Parole soppresse al comma 2 da art. 90, comma 2, L. R. 13/1998

Parole aggiunte al comma 2 da art. 90, comma 3, L. R. 13/1998

Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 11, L. R. 13/2002

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 84, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2006

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 22/2007

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 25/2007

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 27/2014

12  Comma 2 bis abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 27/2014

13  Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2017 , ferma restando la disciplina transitoria prevista dall'art. 16 della medesima L.R..

14  Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 47, L. R. 45/2017

Art. 17 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2002

Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 18

(Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi)

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16, sentita l'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM).

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2006

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 19

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 25/2007

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 11/2014

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 28/2017 , ferma restando la disciplina transitoria prevista dall'art. 16 della medesima L.R..

Art. 20

(Riserva di denominazione)

1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 12. Tale utilizzo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004

Art. 23

(Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria)

1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agrituristica sia precluso all'esercizio dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.

Art. 24

(Norme finali e transitorie)

1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale.

(1)

2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2.

(2)(3)

3. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, qualora già in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/1989, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 13/1998

Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 2, L. R. 13/1998

Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 91, comma 3, L. R. 13/1998

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

b) legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;

c) legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

(1)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni l996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

(1)

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 67l6 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.

12. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

16. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione << Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.875 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

Note:

Comma 7 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 27

(Efficacia dell'articolo 15)

(2)

1. Gli effetti dell’articolo 15 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea.

(1)(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 93, comma 1, L. R. 13/1998

Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017