Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 9
2. Copia della SCIA č trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attivitā produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivitā agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4. Tutti i casi di variazione nell'attivitā agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessitā di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attivitā. Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dell’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. Al fine del solo esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneitā dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 105, comma 1, L. R. 26/2012
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 11/2014
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.