Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 4
2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.
5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.
5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2006
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/2007
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 3, L. R. 25/2007
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 25/2007
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
7 Comma 5 quater aggiunto da art. 23, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
8 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Parole aggiunte al comma 5 quater da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.