Art. 27
(Efficacia dell'articolo 15)
1. Gli effetti dell’articolo 15 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilitą da parte della Commissione della Comunitą europea.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 93, comma 1, L. R. 13/1998
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017