1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attivitą agrituristica sia precluso all'esercizio dell'attivitą venatoria con le modalitą che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla
legge 157/1992.