Art. 13
(Formazione professionale)
1. L'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.
2. Ai fini del comma 1, l’ERSA è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014