Art. 7
1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvativa migratoria da appostamento.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana.
3.
In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 10/2003
2 Comma 3 sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 28/2017