Art. 42
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 1.3.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4270 (2.1.233.3.08.29) con la denominazione "Contributi alle Amministrazioni provinciali per la redazione dei piani faunistici provinciali" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1996.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 37 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 4270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 31 affluiscono al capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.