Art. 36
1. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale di adeguamento alle norme di cui all'
articolo 16 della legge 157/1992 continuano a trovare applicazione per il rinnovo e la revoca delle concessioni di caccia private e consorziali le norme di cui al RD 5 giugno 1939, n. 1016, non incompatibili con la presente legge.
2. In caso di domanda di rinnovo delle concessioni in atto si provvede ad una ricognizione dei terreni interni al perimetro della riserva, al fine di accertare la sussistenza del consenso scritto al permanere del vincolo privatistico sui propri terreni dei nuovi proprietari o possessori.
3. Alla scadenza delle concessioni in atto i provvedimenti di inclusione coattiva disposti ai sensi dell'articolo 44 del RD 1016/1939 cessano di avere applicazione e nei terreni interni ai perimetri delle riserve private e consorziali privi del consenso dei proprietari o dei possessori, in caso di rinnovo delle concessioni, viene preclusa qualsiasi forma di caccia. Le particelle di terreno prive del consenso dei proprietari ai margini del perimetro della riserva vengono incluse nelle locali riserve di caccia di diritto.