1. Nel Friuli-Venezia Giulia costituiscono prima attuazione delle norme di cui all'
articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, le zone precluse all'attività venatoria costituite in forza della normativa vigente lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché le altre misure di protezione ambientale adottate in applicazione della
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, lungo le rotte medesime.
2. Al fine di dare piena attuazione alle norme di cui all'
articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai principi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sulla base di una ricognizione delle zone precluse all'attività venatoria costituite a qualsiasi titolo lungo le rotte di migrazione di cui al comma 1, individua con proprio decreto, sentiti gli osservatori faunistici di cui alla
legge regionale 46/1984 e l'Organo gestore riserve, eventuali ulteriori zone di protezione da realizzarsi tramite la costituzione di oasi di protezione con le modalità previste dalla
legge regionale 46/1984, ovvero tramite la costituzione di altre zone di divieto di attività venatoria previste dalla normativa vigente.