Art. 17
1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'
articolo 27, comma 4, della legge 157/1992.
2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Amministrazione regionale.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.
5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.
6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
7. Ai componenti la Commissione compete, a carico dell’'Amministrazione regionale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'
articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
3 Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.