Legge regionale 07 maggio 1996, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme urgenti in materia di personale.
Art. 6
 (Inquadramento di personale comandato)
1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, può essere inquadrato, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella << A >>.
2. L'inquadramento può essere disposto, nel limite massimo di 9 unità, in relazione al sussistere, alla data di entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale. Qualora il numero dei posti disponibili in organico sia inferiore a quello degli aventi titolo all'inquadramento, si procede all'inquadramento medesimo secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti con cui si è disposto il comando.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestito presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.
5. Al personale di cui al presente articolo spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

6. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) del comma 5, è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile al biennio 1996- 1997, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 33/1987, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
7. Al personale inquadrato si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 2, L. R. 35/1996