Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TITOLO IV

COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL DIRETTORE REGIONALEDELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Art. 58

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(8)

Note:

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 58 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2000

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 1/2000

Il Consiglio di amministrazione del personale, gia' costituito ai sensi del presente articolo, rimane in carica ai soli fini dell' ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come previsto dall' articolo 11 della L.R. 1/2000.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 59

( ABROGATO )

(2)(8)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 35/1996

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 1/2000

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 8/2000

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001

Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001

Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 6, L. R. 10/2002

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 60

(Norma transitoria ed abrogativa)

1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.

2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.

3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996