Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 75

(Norma transitoria)

1. Sino all'adeguamento ai principi ed alle disposizioni della presente legge delle leggi istitutive degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e delle Aziende di promozione turistica, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a tali Enti si applicano i principi di cui agli articoli 6 e 7.

2. Per l'Ente Tutela Pesca le previsioni di cui agli articoli 70 e 71 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 1996.

(1)

Note:

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).