Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 42

(Collocamento a riposo)

1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio.

(1)(3)(5)(6)

2 bis.

( ABROGATO )

(2)(4)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007

Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007

Comma 2 sostituito da art. 13, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 24/2009

Comma 2 bis abrogato da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009

Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 32, L. R. 22/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 12, comma 33, L. R. 22/2010