Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 26

(Abrogazione di norme e norme transitorie)

1. È abrogato il Titolo II della Parte II della legge regionale 53/1981, ad eccezione del sesto comma dell'articolo 38.

2. Sono portate a compimento le procedure di mobilità verticale per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state già attivate le relative procedure.

3. Restano salve le procedure di mobilità verticale da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.