Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
TITOLO VII
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 77

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 70, comma 2, L. R. 1/1998
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 31/1997
2 Integrata la disciplina del comma 7 bis da art. 7, comma 3, L. R. 31/1997
3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 7/1999
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 91

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 92
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 e 16 delle legge regionale 11/1990, qualora sia impossibile riferire la relazione analitica al periodo complessivo di un anno calcolato dalla data della richiesta della stessa, essa va riferita al primo periodo utile compreso tra la data della richiesta e l'anno precedente la data di entrata in vigore della legge regionale 11/1990.
Art. 94
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1992 le parole << previo confronto con le rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.
Art. 97
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1992 è aggiunto il seguente periodo: << Ai fini della determinazione della composizione delle commissioni giudicatrici, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4. >>.
Art. 98

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 100
2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 7, L. R. 20/2002
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 15, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
3 Comma 7 abrogato da art. 15, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 18, L. R. 18/2011
5 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
6 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
7 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
8 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
9 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
10 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
16 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
17 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2014
Art. 101
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Per gli oneri di funzionamento del Nucleo di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 56, relativamente all'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale ed a quelli previsti dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 5, programma 0.6.1., tra le spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 611 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione << Spese per l'individuazione e l'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale membri del Nucleo di verifica dell'attività amministrativa (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 100 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 e 7, previsti nell'ammontare annuo massimo complessivo di lire 300 milioni, fanno carico per lire 900 milioni relativi agli anni dal 1994 al 1996 e per lire 300 milioni relativi all'anno 1997, sugli stanziamenti per gli anni 1996 e, rispettivamente, 1997, del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997, che presentano sufficiente disponibilità.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, comma 5, fanno carico al capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 che presenta sufficiente disponibilità.