Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
TITOLO VI
 ENTI REGIONALI
Art. 67
1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.
3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.
4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 16, comma 1, L. R. 42/2017
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/1997
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 69
 (Adeguamento della legislazione)
1. Le leggi istitutive degli Enti di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, sono adeguate ai principi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998