Art. 58
( ABROGATO )
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 58 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2000
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 1/2000
3 Il Consiglio di amministrazione del personale, gia' costituito ai sensi del presente articolo, rimane in carica ai soli fini dell' ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come previsto dall' articolo 11 della L.R. 1/2000.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
8 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 59
( ABROGATO )
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 35/1996
2 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 1/2000
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 8/2000
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001
5 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001
6 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 6, L. R. 10/2002
7 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004
8 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 60
(Norma transitoria ed abrogativa)
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.
2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al
Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.
3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della
legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996