Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
CAPO V
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 35/1996
2 Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 42
 (Collocamento a riposo)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
3 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 24/2009
4 Comma 2 bis abrogato da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 32, L. R. 22/2010
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 12, comma 33, L. R. 22/2010
Art. 42 ter
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 54, L. R. 22/2010
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 14, comma 56, L. R. 22/2010