Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 3
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
4 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 18, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
5 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 19, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
6 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
7 Comma 1 bis abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
8 Comma 1 ter abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
11 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
12 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
13 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
14 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
15 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/2004
16 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 11, L. R. 16/2010
17 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
18 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
19 Integrata la disciplina della lettera h) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
20 Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 2, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
21 Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 53, comma 2, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
22 Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 2, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
23 Comma 3 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
24 Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 14/2022
Art. 3 bis
1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 10/2001
2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 2, comma 13, L.R. 10/2002 in quanto di identico contenuto.
3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 10/2001
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 10/2002
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 2, L. R. 20/2002
4 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2004
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 31/1997
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1997
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 91, L. R. 2/2000
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 92, L. R. 2/2000
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 184, comma 2, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
5 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 7/2000
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 71, comma 2, L. R. 7/2000
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 71, comma 3, L. R. 7/2000
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 39, L. R. 20/2000
9 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 4, L. R. 10/2001
10 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 10/2001
11 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 10/2001
12 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 10/2001
13 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 10/2002
14 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 10/2002
15 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/2002
16 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
17 Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
18 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 1, L. R. 4/2004
19 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
20 Abrogato il comma 1 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21 Abrogato il comma 1 ter, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22 Abrogato il comma 1 quater, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
23 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
24 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
25 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
26 Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
27 Articolo abrogato, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), recante fra l'altro, all'art. 4, disposizioni riguardanti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2004
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2004
4 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).