Art. 78
(Procedimenti amministrativi)
1. Sino al 31 dicembre 1996, tutti. i procedimenti amministrativi gią avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo la previgente normativa.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 5, L. R. 31/1996