Art. 76
(Consiglio regionale)
1. Sono fatte salve le forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente in relazione a provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.
2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio regionale, inclusa l'amministrazione dei fondi del bilancio del Consiglio regionale, sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Gli atti di indirizzo concernenti la generalitą del personale regionale vengono emanati nel rispetto delle peculiaritą riconosciute al Consiglio regionale.