Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1997
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 91, L. R. 2/2000
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 92, L. R. 2/2000
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 184, comma 2, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
5 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 7/2000
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 71, comma 2, L. R. 7/2000
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 71, comma 3, L. R. 7/2000
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 39, L. R. 20/2000
9 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 4, L. R. 10/2001
10 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 10/2001
11 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 10/2001
12 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 10/2001
13 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 10/2002
14 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 10/2002
15 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/2002
16 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
17 Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
18 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 1, L. R. 4/2004
19 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
20 Abrogato il comma 1 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21 Abrogato il comma 1 ter, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22 Abrogato il comma 1 quater, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
23 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
24 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
25 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
26 Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
27 Articolo abrogato, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), recante fra l'altro, all'art. 4, disposizioni riguardanti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.