Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996
2 Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6 Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997
9 Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001
11 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001
12 Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002
13 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.
14 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
16 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
17 Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
18 Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
19 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
20 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
21 Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
22 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
23 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
24 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25 Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.