Art. 43
(Licenziamento)
1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del
secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
4.
Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:
a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;
b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
2 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002