Art. 40
(Cause d'estinzione)
1.
Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni;
c bis) dispensa dal servizio.
1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresė, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 34/2002
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 24/2009