Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 3
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
4 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 18, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
5 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 19, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
6 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
7 Comma 1 bis abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
8 Comma 1 ter abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
11 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
12 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
13 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
14 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
15 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/2004
16 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 11, L. R. 16/2010
17 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
18 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
19 Integrata la disciplina della lettera h) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
20 Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 2, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
21 Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 53, comma 2, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
22 Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 2, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
23 Comma 3 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
24 Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 14/2022