1.
La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:
a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;
b) miglioramento dell' efficacia dell' azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;
c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;
e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.