Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 10
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 31/1997
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
7 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 11/2023