<< 1 bis. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - ivi compresa l'obliterazione delle stesse - nonché le attività di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale. >>.