Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
Art. 24
1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.