Art. 4
(Istituzione dell'elenco delle associazioni riconosciute)
1. È istituito il pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L'elenco è formato e tenuto dall'Assessore regionale alle foreste e parchi; in esso sono indicati la denominazione, la sede, il numero degli associati, i dati di identificazione del patrimonio immobiliare e gli estremi del decreto di riconoscimento e di approvazione dello statuto.
2. L'iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio e così è annotata ogni variazione agli elementi di cui al comma 1. Dell'intervenuta iscrizione e di ogni successiva variazione è data notizia al comune ove ha sede l'associazione, alla provincia ed alla comunità montana nel cui territorio sono situati i beni immobili dell'associazione.