Legge regionale 05 gennaio 1996, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.
Art. 2
 (Requisiti per il riconoscimento)
1. Possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica le associazioni e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, aventi sede nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed aventi per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.
2. Il riconoscimento è concesso ai soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) un numero di aderenti di massima corrispondente alle comunioni familiari o alle famiglie di antico insediamento, già associati, partecipanti o compartecipanti alle associazioni esistenti di fatto, titolari di diritti acquisiti a titolo originario o derivativo sul patrimonio comune, e complessivamente rappresentativo di oltre la metà degli aventi diritto;
b) un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di comune proprietà, acquisito a titolo legittimo, situato in territorio classificato montano, destinato ad attività agro-silvo-pastorale o di agriturismo nonché alle connesse attività di servizio e, quanto ai beni immobili, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo della inalienabilità e della indivisibilità;
c) un atto costitutivo ed uno statuto che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e sulla base degli usi e delle consuetudini localmente osservate, determinino le oggettive condizioni di appartenenza, realizzino un ordinamento interno caratterizzato dai principi della partecipazione e della rappresentanza, della comune e buona amministrazione, della pubblicità delle decisioni, della corretta gestione di bilancio e contabile e dell'autocontrollo.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento è presentata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione, previa deliberazione dell'organo sociale competente. La domanda è corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e da ogni altro atto che possa essere richiesto ad integrazione dei documenti presentati.
4. L'istanza di cui al comma 3 può essere proposta anche dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che si siano legittimamente costituiti in associazione anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 (Coordinamento tra associazioni e con enti locali)
1. Le associazioni riconosciute ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 stabiliscono tra di loro modalità di coordinamento delle rispettive iniziative ed attività sia in via generale che per materie definite di comune interesse.
2. Gli enti locali possono prevedere nei loro statuti forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con le associazioni riconosciute.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
Art. 8
 (Norma finanziaria)
1. Alle associazioni e ai consorzi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 della presente legge è assegnato un contributo straordinario di lire 15 milioni a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute e di primo impianto.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.3.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 2800 (1.1.161.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.