Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 66
 (Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi per la
realizzazione di progetti di formazione professionale)
(programma 2.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di associazioni imprenditoriali, societā di servizi e singole imprese che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati dalla Giunta regionale ed inclusi nei piani annuali di attivitā formative per gli anni 1990, 1991 e 1992.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 č istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 5846 (1.1.163.2.10.05) con la denominazione << Contributi una tantum a imprese, loro associazioni e societā di servizi che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati ed inclusi nei piani annuali delle attivitā formative per gli anni dal 1990 al 1992 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 33 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).