Art. 1
(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)
1.
Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di presenza;
b) indennità di carica e indennità di funzione;
c) indennità di fine mandato;
d) assegno vitalizio.
2. Ai consiglieri regionali spetta altreś il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 2
(Indennità di presenza)
3.
All'
articolo 2 della legge regionale 2/1964, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti due commi:
<< Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.
L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. >>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 3
(Trattenute sulla indennità di presenza)
1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014
Art. 4
(Indennità di carica e indennità di funzione)
2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'
articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).
3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 30, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.