Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
Art. 8
 (Misura dell'assegno vitalizio)
1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio č determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennitā di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo č rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 17, comma 13, L. R. 18/2011
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 3/2014